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giovedì 10 maggio 2012

L'AEEG ha illustrato la memoria sulle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico per i veicoli elettrici

Veicoli elettrici, Autorità per l'energia: i costi non ricadano in bolletta 
“Servono normative a prova di futuro”: responsabilizzare il distributore sul rischio tecnologico e no a costi in bolletta.

I costi per gli incentivi alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche non devono ricadere sulla bolletta elettrica ma, solamente sui nuovi consumatori elettrici mobili; inoltre, se si sceglierà di perseguire il modello distributore (cioè affidare la costruzione e la gestione delle colonnine alle imprese di distribuzione dell'energia elettrica), sarà necessario garantire la separazione almeno contabile tra le attività  quella relativa ai sistemi di ricarica e quella di distribuzione dell'elettricità  garantendo inoltre l'accesso alle colonnine a tutti i venditori di energia che ne facciano richiesta; infine, bisognerà fare in modo che gli investimenti in sistemi di ricarica diffusi non si trasformino in investimenti stranded, ossia non recuperabili, escludendo la possibilità di copertura di tali costi attraverso le tariffe elettriche, in caso di rapida obsolescenza. Queste le osservazioni espresse dall'Autorità per l'energia in occasione dell'audizione, svoltasi ieri presso la commissione VIII Ambiente della Camera (pagina dei resoconti delle audizioni presso le commissioni), sul disegno di legge "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", che contiene, all'articolo 6, gli incentivi alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche.

In generale l'Autorità ha chiesto che la legislazione in materia, visto il rapido sviluppo tecnologico atteso, sia ispirata alla logica della sunset rule, ovvero che includa termini o tempistiche per una revisione e che, in generale, contenga elementi di flessibilità e gradualità.

Quanto agli scenari di sviluppo, l'Autorità sottolinea che entro due-tre anni potrebbero essere disponibili veicoli equipaggiati con batterie da 24-36 kWh e autonomia compresa tra 150-250 km, ricaricabili rapidamente e completamente in meno di un'ora. Inoltre, si legge ancora nella memoria depositata, il costo degli apparati di ricarica rapida è in forte diminuzione, con costi a partire da 10.000 euro circa (connessione esclusa), mentre solo due anni fa avevano un prezzo oscillante fra i 20.000 e i 30.000 euro circa. Quanto alle batterie delle auto, il salto tecnologico ai materiali nanostrutturati che consentiranno autonomie di varie centinaia di chilometri potrebbe tradursi in realtà, e quindi con la necessità di vere e proprie stazioni di servizio lungo con notevole storage elettrico e punti di erogazione con potenze attorno al megawatt, anche da un punto di vista commerciale, secondo la più accreditata letteratura tecnico-scientifica, a partire indicativamente dal 2020.

“Data l’importanza della mobilità elettrica per lo sviluppo del nostro Paese, in un contesto di rilevanti cambiamenti tecnologici, dovrebbero essere privilegiate soluzioni normative aperte e flessibili – a prova di futuro –, idonee a favorire lo sviluppo concorrenziale dei mercati, nonché adeguatamente sperimentate e in grado di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche in atto ed alle best practice gestionali individuate a livello nazionale ed europeo”. E’ quanto ha sostenuto l’Autorità per l’Energia nel corso dell’audizione di ieri in commissione Ambiente della Camera sul Ddl spazi verdi urbani che contiene norme per facilitare la realizzazione su suolo pubblico e aree private di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Per il regolatore “ogni intervento normativo in materia dovrebbe ispirarsi alla logica della sunset rule, espressione con cui si è soliti indicare normative che già recano in sé termini o tempistiche per una loro revisione”.

Bisogna pertanto introdurre elementi di “flessibilità e gradualità”, soprattutto se il legislatore intendesse dare impulso immediato al “modello distributore” prefigurato nel Ddl, affidando appunto alle società di distribuzione il compito di installare, secondo criteri di programmazione stabiliti dell’Autorità, impianti di ricarica diffusi.

Per il regolatore l’opzione per il “modello distributore” dovrebbe configurarsi in maniera tale “da prevedere elementi di gradualità, che nella fase iniziale privilegino lo sviluppo concentrato delle infrastrutture di ricarica nelle aree con più alto potenziale di utilizzo (una sorta di ampliamento, su larga scala, dei progetti pilota), piuttosto che un’infrastrutturazione estensiva, maggiormente esposta al rischio di trasformarsi in un costo stranded”.

Occorre poi evitare che si creino “sussidi incrociati tra l’attività di distribuzione di energia elettrica e l’attività di realizzazione e gestione dei sistemi di ricarica e va responsabilizzata l'impresa di distribuzione locale rispetto al rischio tecnologico, escludendo espressamente che la tariffa elettrica possa essere utilizzata per coprire eventuali costi di ricarica divenuti irrecuperabili per obsolescenza”.

Bisogna infine garantire la compatibilità delle infrastrutture di ricarica realizzate dal distributore “con la logica dell’accesso non discriminatorio a tutti venditori di energia elettrica, in prospettiva pro-competitiva”.


Il documento
Osservazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al disegno di legge AC 3465-4290-B recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

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